La Sorveglianza Sanitaria
Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La sorveglianza sanitaria comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;
- visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
- visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico) – per motivi organizzativi la visita medica è eseguibile solo se concordata con il medico competente prima della formale cessazione del rapporto di lavoro medesimo;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
La sorveglianza sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) all’espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno comunicati al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.
I giudizi possono essere di:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
La sorveglianza sanitaria obbligatoria quindi, ha l’obiettivo di valutare le condizioni psicofisiche del singolo lavoratore e di monitorarne l’andamento nel tempo per determinare l’impatto di eventuali rischi presenti sul lavoro, partendo innanzitutto, dall’analisi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e dal sopralluogo nell’ambiente di lavoro per individuare:
- tipologia di mansione;
- attività lavorative incluse nella mansione:
- rischi specifici per la salute relativi alla mansione
Utilizzando le informazioni sulla specificità del lavoro, il medico Competente elabora pertanto il protocollo sanitario indicando gli esami clinici e/o strumentali più idonei cui sottoporre il lavoratore.
La legislazione propone delle linee guida per la prescrizione del protocollo sanitario che il medico, a propria discrezione, può decidere di modificare attraverso:
- integrazione di ulteriori esami clinici, biologici e diagnostici;
- variazione della periodicità di visite e accertamenti.